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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale).

  1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole: «tre mesi».
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.»