Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. L'accoglienza presso i centri di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 11, 14, 19 e 19-bis non può mai essere subordinata all'adesione alle attività di utilità sociale di cui al presente articolo.
3-ter. Verifiche specifiche sull'applicazione del comma 3-bis verranno poste in essere dalle Prefetture nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 20, comma 1.