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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.42.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
8.42.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
  1-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda e, in caso di decisione di rigetto della Commissione territoriale, per consentire l'eventuale presentazione del relativo ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».