Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 22-bis. – (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni sono esentati da qualsiasi onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei richiedenti coinvolti, il cui obbligo rimane totalmente a carico dello Stato.