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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.39.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
8.39.

  Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente:
    «6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato».

ident. 8.25.8.18.