Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
a-ter) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 3-bis «La semplice iscrizione anagrafica non costituisce presupposto per il rilascio della carta di identità, la quale può essere rilasciata solo successivamente all'accoglimento della domanda di protezione internazionale.»