stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.21.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
8.21.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire le seguenti:
   b-ter) all'articolo 8, comma 1 è sostituito dal seguente: «Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui agli articoli 14 e 11».
   b-quater) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma 3: «Lo straniero è accolto nelle strutture di cui al comma 2 ai fini dell'espletamento delle operazioni di primo soccorso ed assistenza nonché di identificazione ed accesso alle informazioni di cui all'articolo 10-bis del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La permanenza è comunque limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo, alla valutazione delle condizioni di salute ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17. Sono garantiti i servizi alla persona per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e secondo paragrafo».