Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».
d-ter) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È competente la sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».