stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.10.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
7.10.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
  2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.

ident. 7.7.7.8.