Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa apolidia, valido per sei mesi e rinnovabile fino al raggiungimento di una decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento dello status di apolide.
2-ter. L'esame è svolto in cooperazione con il ricorrente e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide.