Al comma 1, lettera d), il capoverso articolo 19-bis, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis. – (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di cittadinanza italiana). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e in materia di accertamento della cittadinanza italiana, inclusi i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento o di acquisto o di riacquisto o di concessione o di revoca della cittadinanza italiana, sono regolate dal rito sommario di cognizione. Il ricorrente può comunque chiedere di essere ascoltato dal giudice. È consentita altresì l'assunzione di prove testimoniali.
2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;