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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.94.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.94.

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, composto soltanto da magistrati della medesima sezione specializzata, diversi da quelli che componevano il collegio che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. Il reclamo può essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che si pronuncia sul ricorso ovvero entro quindici giorni se il ricorrente sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dal suo deposito. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9,10,11,12,14, 15,17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto che decide sul reclamo; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.