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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.91.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.91.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice, se ritiene necessario richiedere chiarimenti alle parti o disporre consulenze tecniche o acquisire, anche d'ufficio, mezzi di prova ovvero se il ricorrente chieda di essere ascoltato, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, salvo che ritenga di disporre già di elementi sufficienti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato.

ident. 6.49.6.33.