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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.89.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.89.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, al comma 7, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi:
  Il presente comma si applica altresì nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disposta su richiesta dello straniero per motivi connessi allo stato di salute fisica o psichica del richiedente certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione dell'età o dello stato di salute o a condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente ovvero allorché il richiedente vi si opponga per inderogabili motivi connessi alle sue convinzioni religiose o al timore che la videoregistrazione sia in qualche modo riprodotta e accessibile a chi possa contribuire alle persecuzioni del richiedente o dei suoi familiari. A tali fini nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato se non sussistono i motivi indicati nel periodo precedente.

ident. 6.52.6.31.