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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.85.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.85.

  Al comma 1, lettera 0a) sono apportate le seguenti modifiche:
  1) al capoverso 3-bis sostituire le parole «e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti», con le seguenti «e si applica il rito sommario di cognizione. Il ricorrente ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete»;
  2) il capoverso 3-quater) è sostituito dal seguente:
   3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è sospesa fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice, dalla cui data decorre il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nel caso di provvedimento di rigetto del ricorso.
   3) al capoverso 3-quinquies dopo le parole «posti a fondamento della decisione di trasferimento» aggiungere le seguenti «, in particolare deve indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.».
   4) il capo verso 3-septies è sostituito dal seguente:
  3-septies. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso.

   5) il capoverso 3-octies è soppresso.