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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.61.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.61.

  Al comma 1, alla lettera g) capoverso Art. 35-bis, il comma 13 con il seguente:
  13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero afferma che sussistono le condizioni per il rilascio al ricorrente di un permesso per motivi umanitari. Contro il decreto è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale in composizione collegiale, composto da magistrati della medesima sezione specializzata, escluso il magistrato che ha deciso il decreto oggetto del reclamo. La pronuncia sul reclamo avviene con decreto da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione. Nel giudizio sul reclamo si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3 e il provvedimento cautelare pronunciato ai sensi del comma 4 vengono meno se con decreto il ricorso è rigettato ovvero se non è stato presentato reclamo ovvero se non è reclamabile ovvero in caso di rigetto del reclamo. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, se non è reclamabile, ovvero del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle reti per la proposizione del ricorso per cassazione deve esser apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata confermata al momento della proposizione del reclamo innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sull'impugnazione del decreto non reclamabile ovvero si pronuncia sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi sopravvenuti dopo l'udienza in cui è stato deciso il ricorso o il reclamo, anche riferiti a specifici motivi umanitari o sanitari o al pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire nel Paese di invio rischi per la propria vita o per la propria incolumità personale anche derivanti da torture o da condanne a morte o da pene o trattamenti inumani o degradanti, il presidente della sezione specializzata del tribunale che ha pronunciato il decreto che ha deciso sul ricorso o sul reclamo contro cui è stato proposto ricorso per cassazione, dispone degli effetti del predetto decreto, con conseguente sospensione dell'efficacia della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il presidente della sezione decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

ident. 6.92.