Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, comma 8, sostituire le parole: entro venti giorni dalla notificazione del ricorso con le seguenti: fin dal momento della notifica della propria decisione al richiedente e all'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione e, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, al giudice e al pubblico ministero, nonché al difensore se non è l'avvocato che l'ha assistito nel colloquio di fronte alla Commissione.