Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché sono adottate adeguate soluzioni tecniche affinché per la documentazione video sia garantita la riservatezza e l'accesso unicamente ai soggetti autorizzati, sia limitata la diffusione e sia protetta da eventuali intrusioni informatiche.