Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per:
a) l'audizione dell'interessato;
b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;
c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio.