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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.37.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.37.

  Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice, salvo che ritenga di disporre di elementi di prova sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, fissa l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per:
   a) l'audizione dell'interessato;
   b) l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;
   c) l'assunzione dei mezzi di prova disposti d'ufficio.