Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
00a) all'articolo 3, alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico dell'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale; circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato.