Al comma 1, dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente lettera:
0aa) All'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Le commissioni territoriali assicurano ai richiedenti asilo la cui domanda sia pendente dinanzi ad esse un servizio informativo, se necessario con assistenza di interprete ai sensi del comma precedente, al fine di agevolare la loro piena comprensione dello stato del procedimento, degli adempimenti ad essi eventualmente richiesti, nonché dell'esatto contenuto delle decisioni adottate e delle motivazioni alla base delle stesse».