Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
e) da parte di un soggetto che abbia commesso o commetta un reato di qualsiasi natura, anche tra quelli che non comportino una pena detentiva o per i quali sia prevista la reclusione domiciliare, la messa alla prova o altre misure alternative al carcere;
f) da parte di un soggetto che abbia rifiutato di ricevere atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale o si sia reso irreperibile per la loro comunicazione e notifica di cui all'articolo 11 commi 3 e seguenti;
g) da soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.