Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis. – (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale), sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 35-bis, al comma 13, sopprimere gli ultimi quattro periodi.