stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.123.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.123.

  Al comma 1, sostituire la lettera 0a), con la seguente:
   0a) all'articolo 3, comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I provvedimenti di tale autorità che stabiliscono la competenza di un altro Stato dell'Unione europea per l'esame della domanda di protezione internazionale e che dispongono il conseguente trasferimento del richiedente nel territorio di tale Stato devono indicare i contatti presi e le risposte ricevute dalle autorità dell'altro Stato dell'Unione circa l'effettiva accettazione della presa in carico l'interessato e dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, circa i tempi e i modi del trasferimento e circa le condizioni di accoglienza che saranno effettivamente riservate allo straniero nell'altro Stato. Essi sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso presentato alla competente sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si applica il rito sommario di cognizione e lo straniero ha diritto di chiedere di essere ascoltato, di disporre di un difensore e di un interprete. Il giudice si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla presentazione del ricorso. Il trasferimento del richiedente nel territorio dell'altro Stato è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso o, in caso di presentazione del ricorso, fino alla comunicazione della decisione del giudice.