Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 10 alinea sopprimere la parola: «esclusivamente»;
b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) su richiesta motivata delle parti;».
c) sostituire il comma 11 con il seguente: «11. L'udienza è disposta ai fini dell'audizione del richiedente in ogni caso quando la videoregistrazione non è prodotta in giudizio, l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti, o non sufficientemente approfonditi, nel corso della procedura amministrativa di primo grado ovvero dall'esame della videoregistrazione sia emersa una significativa discrepanza fra la medesima e la trascrizione del colloquio.».
Conseguentemente, all'articolo 19 sopprimere il comma 3.