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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.101.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
6.101.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14, sostituire il comma 6-bis, con il seguente:
  6-bis. Lo straniero può fare istanza motivata, scritta o orale, di non avvalersi della videoregistrazione per motivi connessi al suo stato di salute fisica o psichica certificati da struttura sanitaria o per le difficoltà connesse alle esigenze di particolare riservatezza in ragione della sua età o delle sue condizioni di particolare vulnerabilità o per le sue convinzioni religiose o per il timore fondato che la videoregistrazione possa essere in qualsiasi modo e tempo accessibile da chi nel Paese di origine o di provenienza possa perseguitare o maltrattare il richiedente o i suoi familiari rimasti in tale Stato. Nella convocazione del colloquio e prima del suo inizio il richiedente è informato in lingua a lui comprensibile che il colloquio sarà videoregistrato e della facoltà di presentare istanza scritta o orale di non avvalersene per uno dei motivi indicati nel periodo precedente. Sull'istanza decide la Commissione territoriale o la sezione della stessa competente ad esaminare la domanda e l'eventuale diniego deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile all'interessato, deve essere allegato alla decisione sulla domanda di protezione internazionale ed è impugnabile nel medesimo ricorso giurisdizionale avverso tale decisione.