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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Adeguamento delle piante organiche).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari, relativamente al personale di magistratura, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, entro i limiti del ruolo organico di cui alla Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.
  2. Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione delle medesime si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.