Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel distretto di Corte d'appello nel cui territorio ha residenza o, in mancanza, domicilio effettivo o dimora abituale il ricorrente ovvero, qualora non si trovi in Italia, nel cui territorio ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.