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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.14.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
3.14.

  Al comma 4-bis sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata almeno un componente del collegio nell'ambito dei magistrati appartenenti alla sezione, il quale in ogni caso è il relatore della controversia. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione e nei casi in cui non si debba disporre l'udienza ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».