Al comma 4-bis sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata almeno un componente del collegio nell'ambito dei magistrati appartenenti alla sezione, il quale in ogni caso è il relatore della controversia. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione e nei casi in cui non si debba disporre l'udienza ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».