stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
21.4.
(inammissibile limitatamente al capoverso n. 4)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
    4. Se taluna delle persone indicate nel presente articolo rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 24 ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 36 ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
  4-bis. Nel caso si tratti di persona straniera o apolide, trascorso il termine di cui al comma 4 senza che si sia potuto identificarla ma è certo il Paese di origine, questa è tradotta presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, per il trattenimento se minore di età e per l'espulsione se maggiorenne. L'espulsione non può avvenire se lede garanzie previste da Convenzioni e protocolli internazionali e la persona rimane presso il centro di permanenza per i rimpatri.
  4-ter. La legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del comma 2-bis.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.