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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
21.3.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16, commi 1, lettere a), b), primo periodo, c), d), d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni transitorie e finali.