Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.