Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo è autorizzata, per la loro gestione, la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. Per interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo della vivibilità dei centri per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo le spese di realizzazione dei centri è autorizzata, inoltre, la spesa di 13 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.