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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.32.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
19.32.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i centri di cui al presente articolo devono in ogni caso assicurare la necessaria assistenza dello straniero, il pieno rispetto della sua dignità e gli strumenti atti a rendere effettiva la libertà di corrispondenza con l'esterno. Durante la permanenza dei centri, il trattamento delle persone straniere deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, tenendo conto, per quanto attiene alla assegnazione e alle modalità di convivenza, anche delle caratteristiche derivanti dalla provenienza, dal sesso, dall'età e dalla religione professata dalla persona. Deve essere assicurata e periodicamente verificata la tutela della salute psicofisica delle persone trattenute, favorendo per quanto possibile la loro collaborazione alle attività dei centri, nel rispetto delle cautele imposte dalla legge.