Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) All'articolo 14, comma 5 al quinto periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «centottanta giorni.» ed è inserito il seguente periodo: «Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi».