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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.28.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
19.28.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei centri di nuova istituzione di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali di categoria, ad incrementare il personale di polizia in servizio presso i centri medesimi, a fronte della corrispondente riduzione dell'utilizzo del personale di polizia per funzioni di notificazione e altri servizi connessi alla fase di ricorso giudiziario già prevista dal presente decreto-legge. Con il medesimo decreto di cui al presente comma viene stabilita, per il personale di polizia impiegato presso i centri di nuova istituzione, una indennità specifica di servizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016, n.232.