Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I membri del Parlamento e, per i territori di competenza, i consiglieri regionali possono ispezionare, senza autorizzazione, i centri di cui al presente comma, al fine di acquisire tutte le informazioni relative alla struttura e verificarne le condizioni, ed incontrare altresì, durante le visite, il personale e le persone presenti nei centri medesimi. L'autorizzazione non è altresì necessaria per coloro che accompagnano le persone sopraindicate per ragioni del loro ufficio.