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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
19.03.

  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19-bis.
(Diritto di accesso presso le strutture di prima e seconda accoglienza).

  1. Previa comunicazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo competenti per territorio, da inviare anche solo per via telematica, è consentito in qualsiasi momento il diritto di accesso nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ai seguenti soggetti:
   a) Parlamentari nazionali ed europei;
   b) Presidenti e componenti della giunta regionale in relazione al territorio di competenza;
   c) Consiglieri regionali in relazione al territorio di competenza;
   d) Sindaci, assessori e consiglieri comunali in relazione al territorio di competenza;
   e) Garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà in relazione al territorio di competenza;
   f) Garante nazionale dell'infanzia e garanti dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione al territorio di competenza e se in presenza di minori presso le strutture.

  2. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con riferimento alle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è predisposto ed adottato un apposito regolamento che statuisce e regolamenta il diritto di accesso per i seguenti soggetti:
   a) soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;
   b) giornalisti e foto cineoperatori.