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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
18.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni concernenti la polizia locale).

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:
  L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.
  È escluso, per i sottufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
  Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.
  Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma».

  2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».