Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo:
Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono abrogati:
a) l'articolo 10-bis;
b) all'articolo 13, comma 3-septies, le parole: di cui all'articolo 10-bis;
c) all'articolo 13, comma 5, il penultimo periodo;
d) all'articolo 14-ter, comma 3, il secondo periodo;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis;
f) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 10-bis».
2. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili nelle norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.