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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.25.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
17.25.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.
(Disposizioni per l'identificazione e le informazioni da fornire ai cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).

  1. Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare comprendono una completa informazione, in lingua comprensibile, della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e fornita immediatamente dopo che il richiedente abbia ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di ricevere le informazioni medesime in modo consapevole. L'attività informativa può essere fornita dallo Stato o da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, garantendo che a tali soggetti non siano contestualmente affidate attività di monitoraggio o garanzia, nello stesso centro di prima accoglienza o in altri centri di eguale natura.
  2. In mancanza delle informazioni di cui al comma 1 ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo.
  3. Le operazioni di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini nonché dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC.
  4. Alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE è garantito l'accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. È garantito altresì l'accesso alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che monitorino l'effettivo rispetto del diritto all'informazione. Tali organizzazioni hanno accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni, in occasione dei loro accessi, possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo. Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 della direttiva 2013/32/UE o nei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  5. Per evitare il riprodursi delle criticità nei centri di accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 51, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 573, che si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali, risulta necessario fissare dei termini massimi di accoglienza (24 ore), dei minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi.