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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.23.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
17.23.

  Al comma 1, capoverso 10-ter, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. È sempre consentito l'accesso libero e senza preavviso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, ai centri menzionati nel presente articolo e ai locali delle Questure e dei posti di polizia di frontiera e a tutti i locali pubblici o privati in cui lo straniero si trova sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare l'effettivo rispetto di diritto all'informazione e delle altre garanzie previste dal presente articolo ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante nazionale e regionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale ai rappresentanti di associazioni od enti, diversi da quelli dell'ente gestore del centro, che non svolgono in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle frontiere o presso centri di accoglienza comunque denominati o presso i centri di permanenza temporanea e che siano iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

ident. 17.7.