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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.21.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
17.21.

  Al comma 1, capoverso articolo 10-ter dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo.
  1-ter. Il colloquio indicato al comma 1 prende in effettiva considerazione la situazione complessiva della persona e mira a definire la situazione personale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, inclusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere tutti gli elementi utili ad accertarne l'identità e la nazionalità, a reperire i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento, gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare, e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine. Durante il colloquio deve essere fornita alla persona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua condizione giuridica, delle misure previste dal presente testo unico a tutela delle vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presentazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della domanda di protezione internazionale e della facoltà dell'interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l'illustrazione delle successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l'identificazione che si svolgeranno nel centro o in Questura, nonché della successiva verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno.
  1-quater. Il colloquio indicato nel comma 1 è svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ma può essere adempiuto da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell'interno e che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell'ambito del medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura. In ogni caso il colloquio si svolge con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad esso può presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rappresentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri.
  1-quinquies. Del colloquio è redatto un verbale contenente le informazioni raccolte, che deve essere immediatamente riletto, integrato e sottoscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo straniero a conclusione del colloquio stesso.
  1-sexies. Le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un determinato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un determinato centro, comunque denominato, devono durare complessivamente non più di 24 ore dall'ingresso nel centro o nel locale o nei locali della questura
  1-septies. Nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno possono essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il completamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto salvo che si verifichino le circostanze indicate nel comma 1-ter.

ident. 17.6.17.10.