Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sostituire il secondo comma con il seguente: «Quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti di identità da essi esibiti, il trattenimento è consentito per non più di 36 ore».