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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
14.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis.1. Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza, i seguenti motivi:
   a) sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);
   b) condanna passata in giudicato alla pena non inferiore a cinque anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;
   c) violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 1 comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1»;
   b) al comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 12-bis».