Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – 1. Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di un'altra cittadinanza, i seguenti motivi:
a) sussistenza di una delle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);
b) condanna passata in giudicato alla pena non inferiore a cinque anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;
c) violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 1 comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1»;
b) al comma 2 dell'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 12-bis».