Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.