Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).
1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, all'uopo utilizzando i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare).
1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui all'articolo 10-bis»;
b) all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo;
c) all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo;
d) all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: «nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis;
e) all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole: «all'articolo 10-bis».