stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.40. in Assemblea riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/04/2017  [ apri ]
8.40.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 23, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente può richiedere al giudice nel ricorso di essere ascoltato, alla presenza del suo difensore e del suo interprete, se non comprende la lingua del giudizio, e il giudice può disporre anche l'ascolto del competente funzionario della Prefettura e del gestore del centro in cui lo straniero è ospitato.»

ident. 8.19.8.26.