Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 22-bis, aggiungere il seguente:
Art. 22-ter.
(Agevolazioni fiscali per i beneficiari di protezione internazionale).
1. Le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 381 del 1991 in riferimento alle cooperative sociali sono estese ai beneficiari di protezione internazionale per un periodo di due anni successivi al riconoscimento della protezione.