Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1235, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della navigazione, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) Gli ufficiali della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di salvataggio in mare per l'accertamento dei reati connessi con l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani;