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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.4. in Assemblea riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/04/2017  [ apri ]
9.4.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato al richiedente un provvedimento scritto e motivato di diniego, l'interessato può presentare entro i successivi novanta giorni domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, completa di tutta la documentazione richiesta direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per il suo Paese, dietro esibizione della ricevuta della domanda di nulla osta rilasciata dallo Sportello unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione ad essa allegata».

ident. 9.12.